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giovedì 16 febbraio 2012

ALLE VITTIME DEGLI STUPRI E DEI REATI VIOLENTI LO STATO DEVE GARANTIRE UN EQUO INDENNIZZO, ANCHE COL PROPRIO PATRIMONIO

Corte di appello di Torino - Sezione III civile - Sentenza 23 gennaio 2012 n. 106

Ancora una volta è la giurisprudenza che sana le onnipresenti lacune legislative create dal poco attento legislatore italiano. Ebbene, oggi tocca alla Corte di appello di Torino, con la sentenza 23 gennaio 2012, confermare la condanna dell’Italia a indennizzare la vittima di uno stupro in quanto non ha dato attuazione alla direttiva comunitaria (la n. 2004/80/Ce) che impone agli Stati membri di prevedere un “equo ed adeguato” ristoro per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, quando diviene impossibile conseguire il risarcimento integrale dai propri offensori. E' stato, così, confermato l’impianto con cui lo stesso tribunale, in primo grado, con la sentenza 3145/2010, aveva condannato il lo Stato italiano. 


Nello specifico una cittadina rumena di 18 anni è stata sequestrata e violentata in Italia da due connazionali, poi condannati alla pena di 14 anni ciascuno e al risarcimento del danno, ma scappati dagli arresti domiciliari e, dunque, in stato di latitanza. La donna, nella conseguente impossibilità di conseguire il risarcimento dei danni riportati in conseguenza dello stupro subito, aveva chiamato in giudizio la presidenza del Consiglio italiana chiedendone la condanna per la mancata, o non integrale, attuazione della direttiva 2004/80/CE. In particolare, con la richiamata direttiva è stato previsto che dal 1° luglio 2005 gli Stati membri dell’Ue avevano l’obbligo di garantire un equo ed adeguato ristoro alle vittime di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni subiti e patendi. Così, indicava in 100mila euro l’ammontare del risarcimento richiesto. Il tribunale di Torino accoglieva la doglianza liquidando 90mila euro alla vittima.
Avverso questa pronuncia presentava appello la Presidenza del Consiglio dei ministri che, al contrario, sosteneva di essere in regola con le prescrizioni comunitarie avendo già al proprio interno una legislazione che prevede l’indennizzo delle vittime per i casi terrorismo, mafia ed usura. Fortunatamente tale tesi non è stata condivisa dalla Corte di Appello secondo cui, a mio avviso giustamente, non rientra nei poteri discrezionali degli Stati “selezionare le tipologie di reati violenti e circoscrivere la gamma di reati interessati dalla possibilità di adire lo Stato a fini indennitari”. Infatti, la direttiva, all’articolo 12, “non consente tale discrezionalità, laddove prescrive che tutti gli Stati membri devono predisporre un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori”. E quindi da questi non possono essere tenuti fuori i reati di violenza sessuale che in tutta evidenza rientrano a pieno titolo nella categoria. La discrezionalità degli Stati potrà semmai attuarsi “nello stabilire la misura equa ed adeguata di un indennizzo” ma non certo lasciando arbitrariamente fuori alcuni reati.
Tantomeno, al riguardo, può considerarsi, come sostenuto dagli appellanti, che il Dlgs 204/2007 intitolato proprio “Attuazione della direttiva 2044/80/CE” sia stato effettivamente tale, essendosi piuttosto limitato a regolare la procedura per l’assistenza alle vittime di reato.
Ad avvalorare la propria tesi sull’inadempimento dello Stato, la Corte ha richiamato la decisione della Cassazione, a sezioni Unite (n. 9147/2009), secondo cui: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie non auto esecutive sorge […] il diritto degli interessati al risarcimento di danni”. Una responsabilità di natura indennitaria volta al riconoscimento di un credito da determinarsi in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione dalla perdita subita.
Nel caso di specie la perdita è consistita nel non aver ricevuto alcun indennizzo per la violenza sessuale subita non avendo lo stato italiano adempiuto ai suoi obblighi e dunque non avendo neppure regolato in autonomia le condizioni, i presupposti e anche i limiti all’indennizzo stesso.


Infine, l'adita Corte d'Appello, ha avuto modo di chiarire la natura ed i criteri per individuare il giusto "indennizzo". Difatti, conclude la Corte di appello, l’indennizzo “non può però essere un pieno risarcimento del danno, diversamente da quanto pare essere stato deciso dal giudice di prime cure, con il richiamo per la liquidazione a criteri non meno favorevoli  di quelli che si applicano a richieste analoghe fondate su violazioni del diritto interno”. E, pertanto, la liquidazione “non può che essere fatta, per il danno non patrimoniale, in via equitativa, ex articoli 2056-1226 cc”. Dunque tenuto conto delle conseguenze di ordine morale e psicologico secondo i giudici l’indennizzo “giustificabile” è di 50mila euro, corrispondente quasi alla metà di quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.

giovedì 28 aprile 2011

IL REATO DI CLANDESTINITA' VIENE BOCCIATO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Corte di Giustizia Europea, sentenza 28 aprile 2011 causa C-61/11 (Hassen El Dridi alias Soufi Karim).


Bocciatura da parte della Corte Ue alla posizione italiana sulla politica dell’immigrazione. Il reato di clandestinità, introdotto nel 2009 con il decreto legge n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, cd. “pacchetto sicurezza”, è contrario alla normativa dell’Unione. I giudici nazionali che si ritroveranno a giudicare tali questioni dovranno, dunque, disapplicare la disposizione interna che prevede la reclusione fino a  quattro anni in caso di mancato allontanamento del clandestino, ed applicare al suo posto la più morbida direttiva europea sui rimpatri. Infatti, dovranno tener conto anche del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, “il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza 28 aprile 2011 causa C-61/11 (Hassen El Dridi alias Soufi Karim).
Per giudici di Lussemburgo, dunque, “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare in detto territorio”.
Una siffatta previsione di una pena detentiva “rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo presente su guida al diritto.


martedì 22 marzo 2011

Finalmente all'utente delle spedizioni postali è stato riconosciuto l'integrale risarcimento per i danni da inefficienza del servizio

Con la sentenza in discorso ancora una volta è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per porre rimedio alle ingiustizie di fatto create dalle inefficienze del nostro legislatore. Finalmente, gli Uffici Postali devono risarcire l'intero danno subito dal cliente in caso di ritardo nel recapito di una spedizione effettuata con il servizio postale. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza 46/2011 dichiarato illegittimo l'articolo 6 del Dpr n. 156 del 1973 nella parte in cui il concessionario non incontra alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni. A sollecitare l'intervento dei giudici di Palazzo della Consulta è stato il tribunale di Napoli al quale si era rivolta una società che aveva spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per partecipare a una gara per l'affidamento di un appalto. La spedizione, a causa di un errore del vettore, è stata effettuata a Reggio Calabria invece che a Reggio Emilia, con conseguente esclusione dalla gara dell'istante, essendo nel frattempo scaduto il termine di presentazione delle offerte. La S.p.A. Poste Italiane, riconosciuto l'errore, si è limitata a rimborsare all'utente il costo di spedizione, ma ora dovrà risarcire il danno effettivamente subito dalla società. I giudici della Corte costituzionale, infatti, nel "bocciare" la norma hanno affermato che "la previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso di servizio postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere a una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo".

martedì 1 marzo 2011

Bloccare un'auto con la propria vettura può configurare un'ipotesi di reato

Con questa sentenza la Suprema Corte di Cassazione pone un'altra pietra miliare verso un maggiore senso civico nei rapporti tra i cittadini.
Chi non vorrebbe vedere in carcere l'automobilista che blocca la nostra vettura per oltre un'ora, incurante di qualsiasi lamentela? A togliere questa soddisfazione a molti italiani è stata la Corte di cassazione, condannando a 30 giorni di reclusione per violenza privata la ricorrente che aveva lasciato la sua auto  all'interno del cortile dello stabile in cui abitava, messa in modo tale da bloccare l'uscita della macchina di un'altra condomina. La vittima del sopruso aveva suonato clacson e citofono della proprietaria della vettura parcheggiata male, fino ad accusare un malore che i giudici hanno collegato allo stress provocato dalla frustrazione di non potersi allontanare come avrebbe voluto.
La Cassazione bolla come inutile "l'encomiabile sforzo profuso dalla difesa" per dimostrare la buona fede della sua assistita che non era riuscita a spostare l'automezzo che era d'intralcio "malgrado le affannose ricerche per reperire le chiavi". Non piace agli ermellini neppure la giustificazione della mancata risposta della signora nel rispondere alle sollecitazioni della vicina. L'"inerzia" era dovuta - a suo dire - solo alla convinzione che il marito o il padre avessero provveduto a informare la diretta interessata dello smarrimento delle chiavi. Gli ermellini, anche loro particolarmente sensibili al tema, decidono per i 30 giorni di carcere più il risarcimento dei danni.  

giovedì 24 febbraio 2011

Chi trattiene il cellulare prestato per fare una telefonata non commette una semplice appropriazione indebita, bensì il reato di furto


Scatta il reato di furto ex art. 624 c.p. e non la semplice appropriazione indebita a carico di chi sottrae il cellulare che il prorietario ha prestato per una telefonata da fare in sua presenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 6937, coglie l'occasione per chiarire la differenza tra i reati di furto e l'appropriazione indebita. La seconda - sottolineano gli ermellini - ai sensi dell'art. 646 c.p. è configurabile quando l'oggetto è stato affidato a un detentore e rientra nella sua autonoma disponibilità. Nel caso esaminato non c'era alcuna disponibilità del bene, essendo il cellulare "passato di mano" il tempo necessario per consentire a chi lo chiedeva di fare una sola telefonata.

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 26 gennaio-23 febbraio 2011 n. 6937.

lunedì 7 febbraio 2011

L'espulsione dell'immigrato clandestino non può essere attuata se il figlio minore ne dovesse ricevere un danno

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 3 febbraio 2011 n. 2647

Il clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio piccolo se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al minore. Lo ha confermato la prima sezione civile con la sentenza 2647/2011 secondo la quale la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. E' sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio che deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni, ha precisato la Corte, di non lunga durata e che non possono assumere carattere di stabilità.

Per ulteriori approfondimenti visualizza il testo della sentenza integrale.

lunedì 24 gennaio 2011

Offendere il proprio coniuge può portare alla condanna per maltrattamenti

Cassazione Penale, sentenza n. 45547 del 28 dicembre 2010.

Offendere il proprio coniuge può configurare l'ipotesi delittuosa di maltrattramento di cui all'art. 572 c.p.c.. Lo ha stabilito la Sesta Sezione penale della Cassazione con sentenza 28 dicembre 2010, n. 45547 con la quale si evidenzia come i comportamenti abituali, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali, ingiuriose e offensive, ben possono determinare una condanna per il reato di maltrattamento previsto dall’art. 572, c.p..
Come confermato dall’orientamento dominante in giurisprudenza, il reato in discorso consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita. I singoli episodi che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa: atti sorretti dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere la integrità fisica o morale della vittima.
Anche le offese possono integrare la fattispecie in questione. Secondo il giudice nomofilattico, infatti, tali condotte, costantemente ripetute, hanno evidenziato l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole e penosa l'esistenza della moglie.

Cari lettori per visualizzare la sentenza integrale e per ulteriori approfondimenti, visitate il blog "SEPARAZIONE, DIVORZIO E FAMIGLIA" curato sempre dall'avv. Giovanni D'Ambrosio.