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lunedì 1 febbraio 2016

Un pò di norme di civiltà a tutela delle vittime deboli dei reati.

Finalmente l’Italia, con il decreto legislativo numero 212/2015 pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n. 3/2016 del 5 gennaio scorso è, ha provveduto a recepire la direttiva numero 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Pertanto, dal 20 gennaio diverranno operative le tutele speciali apprestate in favore di tutti coloro che si trovano in condizioni di difficoltà a seguito di un reato del quale sono stati vittima, con particolare attenzione a donne, minori, stranieri e vittime di violenza.

In particolare, il decreto in discorso ha modificato l'articolo 90 del codice di procedura penale e introdotto gli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater.
Così, oggi, le facoltà e i diritti previsti dalla legge per il coniuge a seguito del decesso di una persona offesa in conseguenza di reato, possono essere fatti valere per legge anche dal convivente o dal soggetto con il quale la vittima era legata da una relazione affettiva stabile.

Sin dal primo contatto con le autorità, poi, sono ora rafforzati i diritti della persona offesa a conoscere e ricevere nella propria lingua gli atti essenziali per poter partecipare al processo.
Inoltre, i provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva e di evasione dell'imputato vanno ora immediatamente comunicati alla vittima del relativo reato, se commesso con violenza alla persona.

Infine, si prevede che una persona offesa possa essere considerata come particolarmente vulnerabile in ragione non solo dell'età e dello stato di infermità o deficienza psichica, ma anche sulla base del tipo di reato e delle sue modalità di esplicazione e delle circostanze nelle quali l'illecito sia stato perpetrato.

Alcune modifiche di rilievo hanno interessato anche le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, con l'introduzione dell'articolo 107-ter, relativo all'assistenza dell'interprete per la proposizione o la presentazione di denuncia o querela, e dell'articolo 108-ter, relativo alle denunce e alle querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione Europea.

Sarà ora interessante verificare l'applicabilità in concreto di tali norme per sondarne la reale portata in termini di tutele. 


Di seguito si riporta il Decreto in parola.


DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2015, n. 212 

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) 
(GU n.3 del 5-1-2016) 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; 

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del 
codice di procedura penale; 

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2015; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 

Emana 
il seguente decreto legislativo: 


Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

1. Al 
codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 90: 
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
«2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»; 

2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»; 

b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti: 
«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: 
a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o 
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; 

b) alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2; 

c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione; 

d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del 
patrocinio a spese dello Stato; 

e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; 

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; 

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato; 

h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; 

i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; 

l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; 

m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; 

n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di 
querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; 

o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio. 
Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. 
Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita'). - 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»; 

c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.»; 

d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente: 
«Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).- 1. L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. 
3. L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. 
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»; 

e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'»; 

f) al comma 1-ter dell'articolo 351 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 

g) al comma 1-bis dell'articolo 362 e' aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»; 

h) al comma 1-bis dell'articolo 392 e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»; 

i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: «5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»; 

l) all'articolo 498, il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalita' protette.». 

Art. 2 
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento 
e transitorie del codice di procedura penale


1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del 
codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente: 
«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o 
querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»; 

b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente: 
«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o 
querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente.». 

Art. 3 Disposizioni finanziarie 
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2015 
MATTARELLA 
Renzi, Presidente del Consiglio dei 
ministri 
Orlando, Ministro della giustizia 
Gentiloni Silveri, Ministro degli 
affari esteri e della cooperazione 
internazionale 
Padoan, Ministro dell'economia e 
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando


giovedì 16 febbraio 2012

ALLE VITTIME DEGLI STUPRI E DEI REATI VIOLENTI LO STATO DEVE GARANTIRE UN EQUO INDENNIZZO, ANCHE COL PROPRIO PATRIMONIO

Corte di appello di Torino - Sezione III civile - Sentenza 23 gennaio 2012 n. 106

Ancora una volta è la giurisprudenza che sana le onnipresenti lacune legislative create dal poco attento legislatore italiano. Ebbene, oggi tocca alla Corte di appello di Torino, con la sentenza 23 gennaio 2012, confermare la condanna dell’Italia a indennizzare la vittima di uno stupro in quanto non ha dato attuazione alla direttiva comunitaria (la n. 2004/80/Ce) che impone agli Stati membri di prevedere un “equo ed adeguato” ristoro per le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, quando diviene impossibile conseguire il risarcimento integrale dai propri offensori. E' stato, così, confermato l’impianto con cui lo stesso tribunale, in primo grado, con la sentenza 3145/2010, aveva condannato il lo Stato italiano. 


Nello specifico una cittadina rumena di 18 anni è stata sequestrata e violentata in Italia da due connazionali, poi condannati alla pena di 14 anni ciascuno e al risarcimento del danno, ma scappati dagli arresti domiciliari e, dunque, in stato di latitanza. La donna, nella conseguente impossibilità di conseguire il risarcimento dei danni riportati in conseguenza dello stupro subito, aveva chiamato in giudizio la presidenza del Consiglio italiana chiedendone la condanna per la mancata, o non integrale, attuazione della direttiva 2004/80/CE. In particolare, con la richiamata direttiva è stato previsto che dal 1° luglio 2005 gli Stati membri dell’Ue avevano l’obbligo di garantire un equo ed adeguato ristoro alle vittime di reati violenti ed intenzionali impossibilitate a conseguire dai loro offensori il risarcimento integrale dei danni subiti e patendi. Così, indicava in 100mila euro l’ammontare del risarcimento richiesto. Il tribunale di Torino accoglieva la doglianza liquidando 90mila euro alla vittima.
Avverso questa pronuncia presentava appello la Presidenza del Consiglio dei ministri che, al contrario, sosteneva di essere in regola con le prescrizioni comunitarie avendo già al proprio interno una legislazione che prevede l’indennizzo delle vittime per i casi terrorismo, mafia ed usura. Fortunatamente tale tesi non è stata condivisa dalla Corte di Appello secondo cui, a mio avviso giustamente, non rientra nei poteri discrezionali degli Stati “selezionare le tipologie di reati violenti e circoscrivere la gamma di reati interessati dalla possibilità di adire lo Stato a fini indennitari”. Infatti, la direttiva, all’articolo 12, “non consente tale discrezionalità, laddove prescrive che tutti gli Stati membri devono predisporre un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori”. E quindi da questi non possono essere tenuti fuori i reati di violenza sessuale che in tutta evidenza rientrano a pieno titolo nella categoria. La discrezionalità degli Stati potrà semmai attuarsi “nello stabilire la misura equa ed adeguata di un indennizzo” ma non certo lasciando arbitrariamente fuori alcuni reati.
Tantomeno, al riguardo, può considerarsi, come sostenuto dagli appellanti, che il Dlgs 204/2007 intitolato proprio “Attuazione della direttiva 2044/80/CE” sia stato effettivamente tale, essendosi piuttosto limitato a regolare la procedura per l’assistenza alle vittime di reato.
Ad avvalorare la propria tesi sull’inadempimento dello Stato, la Corte ha richiamato la decisione della Cassazione, a sezioni Unite (n. 9147/2009), secondo cui: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie non auto esecutive sorge […] il diritto degli interessati al risarcimento di danni”. Una responsabilità di natura indennitaria volta al riconoscimento di un credito da determinarsi in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione dalla perdita subita.
Nel caso di specie la perdita è consistita nel non aver ricevuto alcun indennizzo per la violenza sessuale subita non avendo lo stato italiano adempiuto ai suoi obblighi e dunque non avendo neppure regolato in autonomia le condizioni, i presupposti e anche i limiti all’indennizzo stesso.


Infine, l'adita Corte d'Appello, ha avuto modo di chiarire la natura ed i criteri per individuare il giusto "indennizzo". Difatti, conclude la Corte di appello, l’indennizzo “non può però essere un pieno risarcimento del danno, diversamente da quanto pare essere stato deciso dal giudice di prime cure, con il richiamo per la liquidazione a criteri non meno favorevoli  di quelli che si applicano a richieste analoghe fondate su violazioni del diritto interno”. E, pertanto, la liquidazione “non può che essere fatta, per il danno non patrimoniale, in via equitativa, ex articoli 2056-1226 cc”. Dunque tenuto conto delle conseguenze di ordine morale e psicologico secondo i giudici l’indennizzo “giustificabile” è di 50mila euro, corrispondente quasi alla metà di quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.

giovedì 28 aprile 2011

IL REATO DI CLANDESTINITA' VIENE BOCCIATO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Corte di Giustizia Europea, sentenza 28 aprile 2011 causa C-61/11 (Hassen El Dridi alias Soufi Karim).


Bocciatura da parte della Corte Ue alla posizione italiana sulla politica dell’immigrazione. Il reato di clandestinità, introdotto nel 2009 con il decreto legge n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, cd. “pacchetto sicurezza”, è contrario alla normativa dell’Unione. I giudici nazionali che si ritroveranno a giudicare tali questioni dovranno, dunque, disapplicare la disposizione interna che prevede la reclusione fino a  quattro anni in caso di mancato allontanamento del clandestino, ed applicare al suo posto la più morbida direttiva europea sui rimpatri. Infatti, dovranno tener conto anche del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, “il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza 28 aprile 2011 causa C-61/11 (Hassen El Dridi alias Soufi Karim).
Per giudici di Lussemburgo, dunque, “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare in detto territorio”.
Una siffatta previsione di una pena detentiva “rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare nel rispetto dei loro diritti fondamentali”.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'articolo presente su guida al diritto.


martedì 22 marzo 2011

Finalmente all'utente delle spedizioni postali è stato riconosciuto l'integrale risarcimento per i danni da inefficienza del servizio

Con la sentenza in discorso ancora una volta è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per porre rimedio alle ingiustizie di fatto create dalle inefficienze del nostro legislatore. Finalmente, gli Uffici Postali devono risarcire l'intero danno subito dal cliente in caso di ritardo nel recapito di una spedizione effettuata con il servizio postale. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza 46/2011 dichiarato illegittimo l'articolo 6 del Dpr n. 156 del 1973 nella parte in cui il concessionario non incontra alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni. A sollecitare l'intervento dei giudici di Palazzo della Consulta è stato il tribunale di Napoli al quale si era rivolta una società che aveva spedito a mezzo postacelere la documentazione necessaria per partecipare a una gara per l'affidamento di un appalto. La spedizione, a causa di un errore del vettore, è stata effettuata a Reggio Calabria invece che a Reggio Emilia, con conseguente esclusione dalla gara dell'istante, essendo nel frattempo scaduto il termine di presentazione delle offerte. La S.p.A. Poste Italiane, riconosciuto l'errore, si è limitata a rimborsare all'utente il costo di spedizione, ma ora dovrà risarcire il danno effettivamente subito dalla società. I giudici della Corte costituzionale, infatti, nel "bocciare" la norma hanno affermato che "la previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso di servizio postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere a una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo".

martedì 1 marzo 2011

Bloccare un'auto con la propria vettura può configurare un'ipotesi di reato

Con questa sentenza la Suprema Corte di Cassazione pone un'altra pietra miliare verso un maggiore senso civico nei rapporti tra i cittadini.
Chi non vorrebbe vedere in carcere l'automobilista che blocca la nostra vettura per oltre un'ora, incurante di qualsiasi lamentela? A togliere questa soddisfazione a molti italiani è stata la Corte di cassazione, condannando a 30 giorni di reclusione per violenza privata la ricorrente che aveva lasciato la sua auto  all'interno del cortile dello stabile in cui abitava, messa in modo tale da bloccare l'uscita della macchina di un'altra condomina. La vittima del sopruso aveva suonato clacson e citofono della proprietaria della vettura parcheggiata male, fino ad accusare un malore che i giudici hanno collegato allo stress provocato dalla frustrazione di non potersi allontanare come avrebbe voluto.
La Cassazione bolla come inutile "l'encomiabile sforzo profuso dalla difesa" per dimostrare la buona fede della sua assistita che non era riuscita a spostare l'automezzo che era d'intralcio "malgrado le affannose ricerche per reperire le chiavi". Non piace agli ermellini neppure la giustificazione della mancata risposta della signora nel rispondere alle sollecitazioni della vicina. L'"inerzia" era dovuta - a suo dire - solo alla convinzione che il marito o il padre avessero provveduto a informare la diretta interessata dello smarrimento delle chiavi. Gli ermellini, anche loro particolarmente sensibili al tema, decidono per i 30 giorni di carcere più il risarcimento dei danni.  

giovedì 24 febbraio 2011

Chi trattiene il cellulare prestato per fare una telefonata non commette una semplice appropriazione indebita, bensì il reato di furto


Scatta il reato di furto ex art. 624 c.p. e non la semplice appropriazione indebita a carico di chi sottrae il cellulare che il prorietario ha prestato per una telefonata da fare in sua presenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 6937, coglie l'occasione per chiarire la differenza tra i reati di furto e l'appropriazione indebita. La seconda - sottolineano gli ermellini - ai sensi dell'art. 646 c.p. è configurabile quando l'oggetto è stato affidato a un detentore e rientra nella sua autonoma disponibilità. Nel caso esaminato non c'era alcuna disponibilità del bene, essendo il cellulare "passato di mano" il tempo necessario per consentire a chi lo chiedeva di fare una sola telefonata.

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 26 gennaio-23 febbraio 2011 n. 6937.

lunedì 7 febbraio 2011

L'espulsione dell'immigrato clandestino non può essere attuata se il figlio minore ne dovesse ricevere un danno

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 3 febbraio 2011 n. 2647

Il clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio piccolo se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al minore. Lo ha confermato la prima sezione civile con la sentenza 2647/2011 secondo la quale la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. E' sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio che deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni, ha precisato la Corte, di non lunga durata e che non possono assumere carattere di stabilità.

Per ulteriori approfondimenti visualizza il testo della sentenza integrale.