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sabato 27 novembre 2010

Essere disoccupato e indigente non esonera dal mantenere i figli

Tribunale di Bari - Sezione I civile - Sentenza 27 luglio 2010 n. 2648
Lo stato di disoccupazione non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli; né tale contributo può essere inferiore a 170 euro mensili per ciascun minore «atteso che tale importo rappresenta, secondo una valutazione basata sulla comune esperienza, la soglia minima di sopravvivenza». A questa conclusione sono arrivati i giudici del tribunale di Bari nella sentenza n. 2648/2010, con la quale si dichiara la separazione personale dei coniugi e si dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni.
L'ex marito, che in sede di interrogatorio ha dichiarato di lavorare saltuariamente in campagna per 35 euro al giorno (senza specificare le giornate lavorative complessive in un anno), dovrà anche versare un contributo di mantenimento all'ex moglie, casalinga.


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lunedì 20 settembre 2010

Attenzione ragazzi! Una bocciatura potrebbe costare la perdita dell'assegno di mantenimento...

Può un padre togliere l'assegno di mantenimento al figlio a causa dell'ennesimo insuccesso scolastico? La procura di Busto Arsizio ha rigettato la denuncia fatta nei confronti di un genitore. La sua colpa: aver chiuso i cordoni della borsa per spingere il figlio a studiare.

Studia oppure non ti farò uscire per un mese. Questa volta la bocciatura è costata decisamente più di un periodo di "reclusione" in casa o del mancato acquisto di un motorino. Roberto, 19 anni, studia in un istituto tecnico di Gallarate. Di fronte alla seconda bocciatura il padre, separato dalla madre, non ci ha più visto e ha deciso di sospendere l'assegno di mantenimento di 1000 euro al mese. Proprio per questo il ragazzo ha deciso di denunciare penalmente il padre.

TROVATI UN LAVORO

La procura di Busto Arsizio, però, non ha ravvisato motivi per dar seguito alla denuncia. Nella decisione dell'uomo il pm Luca Gaglio ha individuato la volontà di aiutare il figlio a maturare e non quella di sottrarsi agli obblighi imposti per legge. La decisione del padre, imprenditore, sarebbe stata preannunciata al figlio in una lettera inviatagli durante l'anno scolastico, quando la bocciatura iniziava a profilarsi all'orizzonte. Trovati un lavoro, gli avrebbe consigliato il padre. Una decisione in conflitto con altre sentenze del recente passato in cui i giudici avevano stabilito il diritto al mantenimento ben oltre il raggiungimento della maggiore età. Toccherà ora al gip archiviare definitivamente il caso. La questione continuerà però sul piano civile perché agli obblighi decisi dalla sentenza di matrimonio nessuna delle due parti può sottrarsi in modo unilaterale. E chissà che di fronte a un impegno formale del ragazzo il padre non decida di ritornare sui suoi passi.

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