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lunedì 24 gennaio 2011

Offendere il proprio coniuge può portare alla condanna per maltrattamenti

Cassazione Penale, sentenza n. 45547 del 28 dicembre 2010.

Offendere il proprio coniuge può configurare l'ipotesi delittuosa di maltrattramento di cui all'art. 572 c.p.c.. Lo ha stabilito la Sesta Sezione penale della Cassazione con sentenza 28 dicembre 2010, n. 45547 con la quale si evidenzia come i comportamenti abituali, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali, ingiuriose e offensive, ben possono determinare una condanna per il reato di maltrattamento previsto dall’art. 572, c.p..
Come confermato dall’orientamento dominante in giurisprudenza, il reato in discorso consiste nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita. I singoli episodi che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza particolarmente dolorosa: atti sorretti dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere la integrità fisica o morale della vittima.
Anche le offese possono integrare la fattispecie in questione. Secondo il giudice nomofilattico, infatti, tali condotte, costantemente ripetute, hanno evidenziato l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione e in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole e penosa l'esistenza della moglie.

Cari lettori per visualizzare la sentenza integrale e per ulteriori approfondimenti, visitate il blog "SEPARAZIONE, DIVORZIO E FAMIGLIA" curato sempre dall'avv. Giovanni D'Ambrosio.

martedì 18 gennaio 2011

Possono essere illecite le immissioni rumorose anche se non superano i limiti di legge

Cari lettori, mi raccomando, da oggi fate più attenzione quando fate rumore in locali condominiali, non si potrebbe mai sapere… qualche vicino irascibile potrebbe sfruttare questo nuovo orientamento della Suprema Corte e decidere di farvi causa.
Vi do solo questa dritta: quando si tratta di rumori dovuti ad attività necessarie e di preminente interesse i vicini debbono essere sicuramente molto comprensivi in quanto è lo stesso art. 844, 2° co., c.c. a concedere questa sorta di “diritto a fare rumore”.
Di seguito vi riporto la massima della sentenza in esame contenente il link per la sentenza integrale.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939
Nei rapporti di vicinato le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità stabilito dalla legge. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 939/2011 secondo la quale in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall'articolo 844 del codice civile.

lunedì 13 dicembre 2010

La violenza usata contro la madre è reato anche verso i figli

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 22 ottobre-22 novembre 2010 n. 41142
Il padre che compie atti di violenza sulla madre risponde anche del reato di maltrattamento sui figli. I giudici della Cassazione infliggono una condanna esemplare, per violenza verso la convivente e i figli della coppia, a carico di un uomo che davanti ai bambini aggrediva sia verbalmente sia fisicamente la loro mamma. Un comportamento che aveva indotto nel figlio maschio il rifiuto di andare a scuola per paura che durante la sua assenza la madre venisse picchiata senza che lui potesse fare nulla per difenderla, mentre al figlia femmina aveva cominciato a soffrire di bulimia. Gli ermellini respingono la tesi della difesa che negava l'esistenza di un nesso causa-effetto tra la patologia che si era manifestata nella minore e l'atteggiamento violento del padre nei confronti della sua convivente, che doveva considerarsi  l'unica destinataria degli scatti d'ira del suo compagno. La Suprema corte respinge la lettura "a compartimenti stagno" fatto su quanto accadeva in famiglia, insistendo invece sullo stato di sofferenza dei figli come causa diretta dei raptus paterni. Gli atteggiamenti vessatori imposti ai bambini  - spiega il Collegio - creano inevitabilmente un clima di disagio anche nel caso non siano direttamente rivolti verso i minori che assistono alla violenza. Il reato di maltrattamenti - specificano ancora gli ermellini - si configura non solo in presenza di un comportamento attivo, ma anche quando si mettono in atto delle omissioni come avviene nel genitore che non si cura dell'educazione e dell'assistenza dei propri figli. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il ricorrente era andato addirittura oltre minacciando la madre di ucciderle i figli. Questo in presenza dei bambini.

- per approfondimenti nell'area tematica sul diritto di famiglia visita: Separazione, Divorzio e Famiglia

sabato 27 novembre 2010

Essere disoccupato e indigente non esonera dal mantenere i figli

Tribunale di Bari - Sezione I civile - Sentenza 27 luglio 2010 n. 2648
Lo stato di disoccupazione non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli; né tale contributo può essere inferiore a 170 euro mensili per ciascun minore «atteso che tale importo rappresenta, secondo una valutazione basata sulla comune esperienza, la soglia minima di sopravvivenza». A questa conclusione sono arrivati i giudici del tribunale di Bari nella sentenza n. 2648/2010, con la quale si dichiara la separazione personale dei coniugi e si dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni.
L'ex marito, che in sede di interrogatorio ha dichiarato di lavorare saltuariamente in campagna per 35 euro al giorno (senza specificare le giornate lavorative complessive in un anno), dovrà anche versare un contributo di mantenimento all'ex moglie, casalinga.


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mercoledì 10 novembre 2010

Il poliziotto non può accedere alle Banche Dati del Ministero per scopi personali

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 22 settembre - 10 novembre 2010 n.39620


L'agente della polizia stradale non può consultare la banca dati del ministero per avere notizie su vetture a scopi personali. La Corte di cassazione condanna per accesso abusivo ad un sistema informatico (ex art. 615ter c.p.) un agente della polstrada che aveva utilizzato la propria password personale per entrare nel Ced del ministero dell'Interno, allo scopo di raccogliere informazioni su una Bmw. L' agente aveva  giustificato l'accesso ai dati riservati con la necessità di fare ulteriori verifiche su un'autovettura che era stata già controllata da una pattuglia sull'autostrada il 22 dicembre del 2001. La circostanza è risultata non veritiera perché l’autoveicolo su cui il poliziotto stava indagando era stato rubato il 29 novembre del 2001 e ritrovato in Albania il 3 marzo dell'anno successivo. Secondo gli ermellini non c'era dunque dubbio che le ragioni dell'accesso alla banca dati del ministero dell'Interno fossero del tutto estranee alle mansioni svolte dal ricorrente.
Testo integrale della sentenza.

lunedì 18 ottobre 2010

E' responsabile il possessore del cane che aggredisce i passanti


Nel caso di aggressione di una ragazza, da parte di un cane, dell’eventuale lesione ne risponde il possessore dell’animale. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 27 settembre 2010, n. 34813 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo contro la decisione dei giudici territoriali con cui era stato condannato per lesioni colpose in conseguenza del morso che il suo cane aveva dato ad una passante.
In tal modo viene respinta la tesi dell’imputato, il quale sosteneva di non essere responsabile del cane in quanto quest'ultimo era di proprietà della madre e della nonna, e di essere intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza allo scopo di riportare il cane nell’abitazione.
I giudici di legittimità i quali hanno sottolineato come, in tema di custodia di animali, "l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico".
Nella specie, continuano i giudici, l'animale era sicuramente da ritenersi nel possesso dell'imputato, come è emerso da determinanti dati circostanziali. Ad esempio, era stato proprio l’uomo, che abitava a casa della madre e si rapportava quotidianamente con l'animale, a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare il cane dai veterinari per i dovuti accertamenti.
Ecco di seguito la sentenza per esteso.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 2 luglio - 27 settembre 2010, n. 34813
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza del 19 maggio 2009 il Tribunale di Palermo dichiarava V.M. colpevole di lesioni colpose in danno di M.L. P. che, in data ****, era stata morsa dal cane appartenente all'imputato, e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 100,00 Euro di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione per la ritenuta sussistenza di un rapporto di causalità tra la condotta ascrivibile all'imputato e l'evento lesivo.
In sostanza si duole che si sia giunti alla affermazione della sua responsabilità senza tenere conto che il cane era della famiglia, più precisamente era di proprietà della madre o della nonna, e che egli era intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza, per riportare il cane nella abitazione.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha osservato che l'animale era sicuramente nel possesso del V. e ciò ha desunto dal fatto che fu proprio il V. a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare l'animale dai veterinari per i controlli; che egli abitava nella casa della madre e si rapportava quotidianamente con l'animale che gli ubbidiva e che portava a passeggio. Correttamente dunque egli è stato ritenuto responsabile dell'omessa custodia dell'animale, obbligo che ai sensi dell'art. 672 c.p. sorge in capo al possessore, indipendentemente dalla proprietà dell'animale, possesso da intendersi in senso ampio come già chiarito da questa stessa sezione con sentenza del 16.12.1998 n. 599 rv 212404, secondo cui "In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 cod. pen. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane)".
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. D per intervenuta rinuncia.
Segue, come prescritto dall'art. 616 stesso codice, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 (mille/00), equitativamente determinata, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, per escludere tale ultima condanna.
                                                                          P.Q.M.                                       
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

venerdì 15 ottobre 2010

Non è licenziabile il lavoratore che, avvisando i propri colleghi della propria malattia, abbandona il posto di lavoro

Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 14 ottobre 2010 n. 21215.
Non può essere licenziato il lavoratore che abbandona il posto di lavoro avvisando i colleghi della propria malattia. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 21215/2010 secondo la quale il comportamento del dipendente di abbandono del servizio per motivi di salute e di prolungamento dell'assenza anche nei giorni seguenti si può ritenere giustificato, su di un piano di buona fede, dal fatto che l'interessato era reduce da un grave infortunio e al momento del suo allontanamento aveva denunciato disturbi tali che i suoi stessi colleghi, seppure non autorizzati a concedergli permessi, lo avevano invitato a tornare a casa.

senteza integrale