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sabato 27 novembre 2010

Essere disoccupato e indigente non esonera dal mantenere i figli

Tribunale di Bari - Sezione I civile - Sentenza 27 luglio 2010 n. 2648
Lo stato di disoccupazione non esime dalla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli; né tale contributo può essere inferiore a 170 euro mensili per ciascun minore «atteso che tale importo rappresenta, secondo una valutazione basata sulla comune esperienza, la soglia minima di sopravvivenza». A questa conclusione sono arrivati i giudici del tribunale di Bari nella sentenza n. 2648/2010, con la quale si dichiara la separazione personale dei coniugi e si dispone l'affidamento condiviso delle figlie minorenni.
L'ex marito, che in sede di interrogatorio ha dichiarato di lavorare saltuariamente in campagna per 35 euro al giorno (senza specificare le giornate lavorative complessive in un anno), dovrà anche versare un contributo di mantenimento all'ex moglie, casalinga.


- per approfondimenti nell'area tematica sul diritto di famiglia visita: Separazione, Divorzio e Famiglia

mercoledì 10 novembre 2010

Il poliziotto non può accedere alle Banche Dati del Ministero per scopi personali

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 22 settembre - 10 novembre 2010 n.39620


L'agente della polizia stradale non può consultare la banca dati del ministero per avere notizie su vetture a scopi personali. La Corte di cassazione condanna per accesso abusivo ad un sistema informatico (ex art. 615ter c.p.) un agente della polstrada che aveva utilizzato la propria password personale per entrare nel Ced del ministero dell'Interno, allo scopo di raccogliere informazioni su una Bmw. L' agente aveva  giustificato l'accesso ai dati riservati con la necessità di fare ulteriori verifiche su un'autovettura che era stata già controllata da una pattuglia sull'autostrada il 22 dicembre del 2001. La circostanza è risultata non veritiera perché l’autoveicolo su cui il poliziotto stava indagando era stato rubato il 29 novembre del 2001 e ritrovato in Albania il 3 marzo dell'anno successivo. Secondo gli ermellini non c'era dunque dubbio che le ragioni dell'accesso alla banca dati del ministero dell'Interno fossero del tutto estranee alle mansioni svolte dal ricorrente.
Testo integrale della sentenza.