Scatta il reato di furto ex art. 624 c.p. e non la semplice appropriazione indebita a carico di chi sottrae il cellulare che il prorietario ha prestato per una telefonata da fare in sua presenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 6937, coglie l'occasione per chiarire la differenza tra i reati di furto e l'appropriazione indebita. La seconda - sottolineano gli ermellini - ai sensi dell'art. 646 c.p. è configurabile quando l'oggetto è stato affidato a un detentore e rientra nella sua autonoma disponibilità. Nel caso esaminato non c'era alcuna disponibilità del bene, essendo il cellulare "passato di mano" il tempo necessario per consentire a chi lo chiedeva di fare una sola telefonata.
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 26 gennaio-23 febbraio 2011 n. 6937.
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