Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 3 febbraio 2011 n. 2647
Il clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio piccolo se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al minore. Lo ha confermato la prima sezione civile con la sentenza 2647/2011 secondo la quale la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. E' sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio che deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni, ha precisato la Corte, di non lunga durata e che non possono assumere carattere di stabilità.
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