Cari lettori, mi raccomando, da oggi fate più attenzione quando fate rumore in locali condominiali, non si potrebbe mai sapere… qualche vicino irascibile potrebbe sfruttare questo nuovo orientamento della Suprema Corte e decidere di farvi causa.
Vi do solo questa dritta: quando si tratta di rumori dovuti ad attività necessarie e di preminente interesse i vicini debbono essere sicuramente molto comprensivi in quanto è lo stesso art. 844, 2° co., c.c. a concedere questa sorta di “diritto a fare rumore”.
Di seguito vi riporto la massima della sentenza in esame contenente il link per la sentenza integrale.
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 17 gennaio 2011 n. 939
Nei rapporti di vicinato le immissioni rumorose possono essere illecite anche quando non è superato il limite di accettabilità stabilito dalla legge. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 939/2011 secondo la quale in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall'articolo 844 del codice civile.
Credo sia giusto che esista una regolamentazione che si muova anche in questa direzione, dato che, purtoppo, non sempre il buonsenso è sufficiente ad evitare che si arrechino danni a terzi.
RispondiEliminaLa convivenza, in qualunque forma, familiare, condominiale, lavorativa, esige sempre rispetto e le leggi, laddove non siano create ad personam, sono uno strumento indispensabile a tutelare gli individui all'interno di una società, nonchè di un non meno importante luogo di convivenza come quello condominiale.
Marialaura Forgione